POLITICA |
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Multe latte e lingua blu, Agea restituisce i
soldi |
Si è conclusa una lunga vicenda.
Chi ha subito il blocco della movimentazione del bestiame e il prelievo
supplementare nel 2002-2003 ora si vedrà riaccreditare i premi pac finora
trattenuti e restituire le somme già riscosse.
Dopo anni di discussioni, scanditi anche da diversi interventi parlamentari,
si chiude positivamente per gli allevatori interessati dall’emergenza
sanitaria della febbre catarrale degli ovini o lingua blu (blue tongue) la
vicenda del versamento del prelievo supplementare riferito alla campagna di
commercializzazione 2002-2003.
La sanzione non è dovuta e chi ha pagato avrà i soldi indietro, con i
relativi interessi legali. Lo ha comunicato, a fine maggio, il Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf), che ha così
chiuso definitivamente una partita che si trascinava da molto tempo.
Priorità riconosciuta
Il Mipaaf ha riconosciuto che a favore dei produttori assoggettati alle
restrizioni dei movimenti del bestiame, perché in zone a rischio lingua blu,
si applica la priorità nell’attribuzione temporanea e gratuita delle quote
inutilizzate, a decorrere dalla campagna 2002-2003 e, quindi, prima
dell’entrata in vigore della legge 119/2003.
Il beneficio della priorità, accordato a favore dei produttori colpiti da
restrizioni di tipo sanitario, disposto dalle competenti autorità
veterinarie, è stato introdotto per la prima volta nella legislazione
nazionale con la legge 119/2003, con decorrenza dalla campagna 2002-2003.
Tale disposizione era stata ignorata all’epoca e i produttori che avrebbero
avuto diritto alla compensazione delle loro eccedenze, entro un tetto
massimo pari al 20% del quantitativo di riferimento individuale, hanno
subito l’imputazione del prelievo e in molti casi il relativo importo è
stato anche incassato da Agea.
Ora si prende atto che la sanzione non è dovuta ed è necessario rimediare
alla svista che c’è stata.
Il Mipaaf ricorda che i produttori interessati sono 2.419, per un prelievo
supplementare complessivo di 12,8 milioni di euro, di cui quasi 6 incassati
dall’organismo pagatore attraverso le normali procedure previste dalla legge
nazionale oppure attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria
con gli aiuti della pac.
Notifiche in arrivo
Il
Ministero ha annunciato che, dopo un lavoro di ricognizione, Agea «ha
identificato analiticamente le aziende che hanno subito il blocco della
movimentazione del bestiame e che sono state oggetto di prelievo
supplementare latte nella campagna 2002-2003. Per tali aziende il prelievo
non è dovuto entro un tetto del 20% del quantitativo individuale
disponibile. Ora Agea notificherà il provvedimento ai produttori coinvolti e
provvederà a riaccreditare i premi pac finora trattenuti e restituire le
somme già riscosse».
Il beneficio della priorità nella compensazione a favore dei produttori di
latte colpiti da provvedimenti di restrizione per motivi sanitari, come
quelli che ci sono stati in questi anni in Italia, a seguito dell’emergenza
della febbre catarrale degli ovini, è previsto all’articolo 9, comma 3,
lettera c) bis della legge 119/2003.
Il comma 30 dell’articolo 10 della stessa legge stabilisce chiaramente che
tale priorità si applica anche per la campagna 2002-2003, cosa che, in
effetti, non è avvenuta, probabilmente per una difficoltà di corretta
interpretazione della legge, o forse per una svista da parte
dell’Amministrazione. Fatto sta che i produttori si sono visti imputare una
sanzione in effetti non dovuta e hanno atteso molti anni prima di risolvere
a loro favore la controversia.
Gli importi impropriamente incassati da Agea saranno restituiti, comprensivi
degli interessi legali nel frattempo maturati.
La vicenda delle sanzioni a carico degli allevatori in area blue tongue
(essenzialmente le regioni del Centro e Sud Italia) è stata trattata anche
in sede di Finanziaria per l’anno 2007, quando il legislatore ha chiarito
che la restituzione del prelievo non opera per la parte di eccedenza che va
oltre il 20% della quota individuale. L’applicazione della disposizione che
prevede la priorità nella compensazione agli allevatori soggetti a
restrizioni di movimentazione non ha dato sostanziali problemi per le
campagne di commercializzazione dal 2003-2004 in poi e cioè da quando è
stata attuata per la prima volta la legge 119.
Viceversa, si sono verificati problemi per il periodo 2002-2003, annata
nella quale molti allevatori sono stati colpiti dalle imputazioni di
prelievo che alla fine si è accertato non essere dovute.
Ora, finalmente, il Ministero interviene autorevolmente in modo chiaro e
univoco e annuncia che sono iniziate le procedure per la restituzione agli
allevatori del prelievo incassato senza giustificato motivo.
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