Da pochi giorni il Mipaaf ha pubblicato sul proprio sito internet la bozza di decreto che il Governo si accinge ad approvare, pur in mancanza del parere favorevole all’unanimità della Conferenza Stato-Regioni, e che segna, in realtà, l’avvio della fase ufficiale di applicazione del nuovo regime dei pagamenti diretti, il cui valore per l’Italia è circa 23 miliardi di euro fino al 2020.
Le principali decisioni di applicazione riguardano molteplici argomenti.
Componenti dei pagamenti diretti attivate:
•pagamento di base: erogato agli agricoltori in possesso di diritti all’aiuto (58% circa del plafond);
•pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e per l’ambiente (greening): erogato agli agricoltori che beneficiano del regime del pagamento di base (30% del massimale);
•pagamento per i giovani agricoltori: erogato agli agricoltori che beneficiano del regime del pagamento di base (1% del plafond);
•sostegno accoppiato: erogato agli agricoltori impegnati in specifici settori e produzioni individuate a livello di Stato membro (11% del massimale).
Prima assegnazione dei nuovi diritti:
si parte dai pagamenti diretti disaccoppiati incassati dall'agricoltore nel 2014. Si considera anche l'aiuto accoppiato ricevuto per il tabacco, le patate e la Danae racemosa. L’importo di riferimento si calcola applicando agli aiuti 2014 un coefficiente fisso pari indicativamente a 0,6. Si assegna un numero di titoli pari alla superficie ammissibile dichiarata nel 2015
Convergenza interna:
dal 2015 al 2019, si attuerà un processo di riavvicinamento del valore dei titoli per il pagamento di base, rispetto alla media nazionale 2019 (convergenza interna).
La convergenza è attuata con il modello irlandese, con il quale:
•viene garantita la differenziazione del valore dei diritti anche nel 2019;
•il riavvicinamento al valore medio nazionale è progressivo ed avviene in cinque anni;
•il valore minimo dei diritti al 2019 è pari al 60% della media nazionale;
•la perdita massima (per diritti superiori alla media nazionale) è pari al –30% del valore iniziale.
Agricoltore attivo:
è stata estesa la lista negativa dei soggetti che non ricevono pagamenti diretti alle imprese che operano in ambito assicurativo e finanziario e alle amministrazioni pubbliche (con esclusione degli enti di formazione e di sperimentazione). È necessaria l’iscrizione all’Inps o il possesso di partita Iva agricola.
Requisiti minimi:
•incassare pagamenti diretti superiori alla soglia di 250 euro per le domande relative agli anni 2015 e 2016;
•incassare pagamenti diretti superiori alla soglia di 300 euro per le domande dal 2017 in poi;
•avere una superficie ammissibile minima dichiarata nella domanda annuale ancora da stabilire.
|