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Meno Imu agricola nella legge di stabilità

La legge di stabilità, cioè quella che una volta si chiamava Finanziaria, comprende diverse disposizioni di interesse agricolo, a cominciare da quelle riguardanti la Iuc, la nuova Imposta unica comunale che comprende tre imposte, ovvero l’Imu, la Tasi (Tassa sui servizi indivisibili), e la Tari (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani), che si riferiscono tutte agli immobili.
L’Imu da quest’anno tornerà ad applicarsi a tutti i terreni agricoli (ad eccezione di quelli ricadenti in zone svantaggiate montane e collinari), ma con moltiplicatori ridotti per gli agricoltori professionali. Infatti, la base imponibile Imu per i terreni agricoli si calcola sul reddito dominicale, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135. Però, per coltivatori diretti e iap iscritti all’Inps che possiedono e conducono i terreni, il moltiplicatore, in precedenza già ridotto a 110, scenderà ora ulteriormente a 75. Tale agevolazione è applicabile anche dalle società agricole in possesso della qualifica di iap.
Sono stati invece interamente esclusi dall’applicazione dell’Imu tutti i fabbricati rurali strumentali, individuati dall’articolo 9, comma 3 bis del decreto n. 557/1993 iscritti in catasto alla categoria D10, ovvero con la specifica annotazione in visura che ne identifica la ruralità.
Sono escluse dall’imposta anche le abitazioni principali, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

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